L’Albo Pretorio online non si legge…

L’Albo Pretorio dei Comuni adesso è solo online per effetto della rimodernizzazione della Pubblica Amministrazione. Condivido in parte la cosa perché è palesemente discriminante nei confronti di coloro che volessero consultare tale Albo e non sono in possesso di un pc o di una connessione ad Internet, ma indubbiamente consente di poter consultare da casa tutti gli Atti Pubblici di un’Amministrazione e questo è straordinario.
Si, straordinario perché non si deve stare più in piedi davanti ad una bacheca posta generalmente all’ingresso del Palazzo Municipale a leggere con difficoltà le poche parti visibili di una Delibera o di qualsiasi altro Atto finendo per spazientirsi, oltre che stancarsi fisicamente.
Peccato che questa straordinarietà si perde quando entri nell’Albo Pretorio del tuo Comune e scopri che solo qualcuna delle Delibere è leggibile nella sua integrità (pochissime, invero) e magari proprio quelle che più suscitano la tua curiosità e il tuo interesse sono visibili solo “nell’oggetto” ma non nella documentazione. Ma questo è normale? E’ giusto? E -soprattutto- è legale? Non dovrebbero essere tutti consultabili per una maggior trasparenza degli Atti Amministrativi e durante tutta la loro permanenza nell’Albo Pretorio, considerato pure che trascorso un certo tempo vengono eliminati?
Il concetto di “trasparenza” amministrativa non può e non deve essere liberamente interpretato, ma posto in essere senza alcuna limitazione proprio per non far insinuare dubbi nei Cittadini sulla regolarità degli Atti che una Giunta o un Consiglio Comunale approva.
Mi sono imbattuto per caso nell’Albo Pretorio del mio Comune, Montalto Uffugo, e purtroppo ho riscontrato questa anomalia che, partendo dalla mia titubanza iniziale, pone addirittura tutti i Cittadini nell’impossibilità di consultare gli Atti Amministrativi, non solo quelli non muniti di pc e di linea Internet. Credo che sia doveroso da parte dell’Amministrazione provvedere al corretto caricamento degli Atti nell’Albo Pretorio prendendosi cura di controllare quotidianamente se il suo funzionamento è corretto, sia per rendere un servizio doveroso, sia per essere certi di aver adempiuto correttamente al rispetto della legge sulla trasparenza amministrativa.

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3 comments

  • Hello, guest
  • Vista la facilità con la quale si seminano sospetti di illegalità o irregolarità a carico della P.A. e delle Istituzioni democratiche dello Stato, mi sembra doveroso che si assuma la buona abitudine di circostanziare le presunte illegalità dopo aver attentamente esaminato la normativa che presiede la materia.
    Pubblicazione on line e rispetto della privacy
    Le regole sulla privacy dettate nel Decreto Legislativo n.196 del 2003 che garantiscono il diritto alla tutela dei dati personali sono valide e debbono essere rispettate anche per i siti web (per es. dagli atti pubblicati vanno omessi i dati sensibili ossia quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). Con la delibera n.17 del 19 aprile 2007 Allegato1 – Internet: sui siti di comuni e province trasparenza, ma con dati personali indispensabili – Allegato 1: Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali – il garante della privacy consente la diffusione di dati personali per finalità di trasparenza e di comunicazione nelle pubbliche Amministrazioni ma sempre nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita’ dei dati da pubblicare su internet e pone nuovamente cautele e limiti di fronte alla pubblicazione di dati sensibili che inoltre, come è indicato nell’art.34 del d.lgs. n.196 del 2003, richiedono l’adozione di misure di sicurezza per garantire il trattamento dei dati con strumenti elettronici.
    L’albo pretorio contiene diversi provvedimenti che devono essere pubblicati per legge e che possono, a volte, fare menzione di alcuni dati sensibili strettamente indispensabili. Nel predisporre i documenti da affiggere, però, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle deliberazioni adottate, occorre comunque rispettare la riservatezza degli interessati. La pubblicazione indiscriminata di informazioni personali può porsi, infatti, in contrasto con la legge sulla privacy quando ciò non sia necessario al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Questo è quanto ribadito dal Garante della Privacy che nelle sue decisioni ha richiamato le amministrazioni ad adeguare alla legge sulla privacy il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti destinati alla pubblicazione sull’albo pretorio, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza delle informazioni di carattere personale da includere negli atti destinati all’affissione.

    La pubblicazione on line rende ancora più delicato il rapporto tra privacy e trasparenza: infatti, la pubblicazione dei dati sull’albo pretorio “cartaceo” costituisce un trattamento di carattere locale, mentre la diffusione su internet delle stesse informazioni su albo pretorio on line acquisirà un “carattere ubiquitario”, come definito dal Garante nella delibera n.17 del 19 aprile 2007 . Tale decisione del Garante costituisce, ad oggi, il solo riferimento per una disciplina sia pure parziale dei contenuti e limiti delle pubblicazioni pretorie on line.
    Infine, con riguardo all’impiego delle nuove tecnologie il Garante ne richiama l’utilizzo a garanzia della trasparenza e del diritto alla conoscenza da parte dei cittadini, ma sottolinea altresi’che gli enti dovranno sempre assicurare l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete e garantire al tempo stesso, il “diritto all’oblio” dei dati delle persone interessate, una volta perseguito il fine alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c), d) e), del Codice in materia di protezione dei dati personali).Tutto cio’ assicurando l’integrita’ informatica dei sistemi utilizzati necessaria per impedire qualsiasi alterazione dell’albo on line.

    Il Vademecum di DigitPA
    Nell’ambito delle Linee guida per i siti web della PA e’ stato realizzato da DigitPA un vademecum: “Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online” il cui obiettivo è quello di sollevare le amministrazioni da quei dubbi e quelle criticità in cui le stesse potrebbero imbattersi in sede di applicazione della normativa, attraverso la predisposizione di strumenti operativi utili, suggerimenti tecnici, ecc. Di seguito si evidenziano i principali passi del procedimento di pubblicazione.

    Dove inserire sul sito l’etichetta
    Secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA (link),la sezione del sito web dedicata all’albo pretorio deve essere raggiungibile dalla homepage e deve avere l’etichetta di “Pubblicita’ legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o “Albo online”.
    Responsabile della Pubblicazione
    La responsabilità della pubblicazione online è del Responsabile del procedimento di pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
    Cosa deve garantire la Pubblicazione
    La pubblicazione on line deve garantire:
    • autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;
    • conformità all’originale, cartaceo o informatico;
    • preservazione del grado di giuridicità dell’atto ossia non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web;
    • inalterabilità del documento pubblicato;
    • possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica e probatoria.
    Caratteristiche dei documenti
    I documenti devono essere caricati in formato elettronico e devono essere pubblicati in un formato non modificabile da terzi per garantire l’immodificabilità degli atti.
    Tutti i documenti pubblicati devono essere firmati con firma elettronica qualificata o firma digitale, da parte del Responsabile del procedimento che ha generato l’atto o da parte del Responsabile del procedimento di pubblicazione secondo le modalità dettagliate nel seguito.
    Per i documenti resi disponibili in formato non compatibile con l’accessibilità, oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, devono essere forniti di sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l’accessibilità e devono essere indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non accessibili.
    La consultazione dei documenti deve sempre riportare all’utente, chiare e ben visibili:
    a. l’Ente che ha pubblicato l’atto;
    b. la data di pubblicazione;
    c. la data di scadenza;
    d. la descrizione (o oggetto);
    e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica.

    Periodo di pubblicazione
    I documenti devono restare in pubblicazione per tutto il periodo previsto dalla normativa di riferimento. Tale periodo di pubblicazione è assicurato dal Responsabile del procedimento di pubblicazione all’atto dell’inserimento dei documenti nell’albo online.
    L’albo online deve prevedere dei meccanismi automatici per la pubblicazione e la rimozione/archiviazione degli atti, in base alle informazioni inserite dal responsabile del procedimento di pubblicazione all’atto del loro inserimento nell’albo online, cercando di ridurre al minimo la necessità di rielaborare i documenti in momenti successivi. Per questo è consigliabile prevedere un periodo standard di pubblicazione di 15 giorni che deve poter essere modificato dal Responsabile del procedimento di pubblicazione prolungandolo o riducendolo in base ai diversi riferimenti normativi cui è soggetto il documento in pubblicazione.
    Inoltre deve essere data possibilità, al Responsabile del procedimento di pubblicazione di autorizzare la pubblicazione di atti per conto di Enti esterni. In tal caso, l’ informazione deve essere riportata in modo chiaro e ben visibile nel dettaglio del documento in fase di consultazione da parte dell’utente.
    Datazione documenti
    Tutti i documenti inseriti devono essere numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora di inserimento nell’albo proprio. Il numero progressivo, univoco per anno, deve essere generato in automatico dal sistema e deve essere immodificabile.
    Il Responsabile del procedimento di pubblicazione deve poter tenere e aggiornare in un qualsiasi momento il Repertorio delle pubblicazioni, contenente lo storico degli atti pubblicati, dal quale si evincono le notifiche di ogni atto pubblicato.

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      La mia “Riflessione” vuole evidenziare come ci sia una limitazione alla legge sulla trasparenza e al diritto dei Cittadini di poter consultare Atti Pubblici. La Legge sulla Privacy, nel caso specifico, impone all’Ente di mettere la limitazione alla “scaricabilità” del file e alla possibilità di modificarlo, ma di lasciarlo liberamente consultare, così come se fosse un documento cartaceo. Fin qui la Legge.

  • Buonasera ! Se non si legge evidentemente devono nascondere qualcosa, visto che molte cose, nel nostro comune, non sono molto trasparenti…….molte ma molte cose……… E comunque lo sappiamo tutti.
    OG