Per un “Pdf” non modificabile basta un semplice “Click”…!

Apprendo da un quotidiano che la Segretaria Comunale, rispondendo ad un Consigliere circa la non visibilità delle Delibere sull’Albo Pretorio online, ha motivato il fatto con la difficoltà ad inserire files “non modificabili e non stampabili”. Mi chiedo se un problema tanto facilmente superabile possa giustificare -sin dal primo giorno- l’invalidazione dei tempi obbligatori di pubblicazione integrale di una delibera (perché un Cittadino possa prenderne visione ed eventualmente impugnarla) visto che è sufficiente il più diffuso programma di videoscrittura per creare un pdf con firma digitale non modificabile (vedi immagine).
Le Amministrazioni devono stabilire il  livello di fruibilità del documento informatico in pubblicazione, fermo restando che esso deve sempre essere: accessibile, leggibile, integro. La decisione di offrire ai visitatori del sito le possibilità di stampare il documento in tutto o in parte o di farne una copia via Web gratuita o meno, usare o meno registrazione/identificazione, spettano quindi all’Amministrazione, che terrà conto anche  di fattori economici quali gli introiti finora derivanti dalla fornitura di copie, ecc. In ogni caso, se i documenti possono essere stampati e/o scaricati, la possibilità di utilizzare questo servizio deve essere resa ben visibile.” E ancora “Per quanto riguarda i tempi di pubblicazione continua a far fede il repertorio, sebbene sia buona norma effettuare delle  verifiche sistematiche e periodiche (anche con l’uso di strumenti automatizzati di controllo) circa possibili malfunzionamenti, impedimenti di breve o lunga durata all’ accesso dei documenti in pubblicazione, che di fatto riducono il tempo effettivo della pubblicazione stessa.
Sulla “non stampabilità”, che è una scelta -non un obbligo-, mi permetto di rendere noto alla Segretaria Comunale che qualsiasi documento, e in modi diversi, si può stampare, già semplicemente premendo un tasto presente sulle tastiere dei pc, per continuare con i metodi di Captur Screen ormai divulgatissimi e gratuiti in rete, che consentono di salvare un file e di stamparlo, qualora dallo stesso pdf si riuscisse ad inibire la funzione “salva con nome”.
L’attività dell’Albo consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il referto di pubblicazione, ossia:
− deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti del Comune e di altri enti  pubblici, che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione;
− avvisi di deposito alla casa comunale di atti finanziari e delle cartelle esattoriali;
− provvedimenti tipo piani urbanistici, del commercio, del traffico, ecc:
− particolari atti riguardanti privati  cittadini, come il cambio di nome e/o cognome.
Come ben si può vedere, sono tanti gli Atti che potrebbero in qualche modo essere oggetto di interesse dei Cittadini il cui diritto all’eventuale impugnazione deve essere garantito, sempre e comunque.
Così come “È necessario individuare il Responsabile  del procedimento di pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dalla già citata  Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.” E anche questo dato non mi pare risulti visibile sulla pagina dell’Albo Pretorio online in questione.
Quello che può essere confuso con un “accanimento” contro l’Amministrazione non è altro che il ribadire e pretendere un diritto dei Cittadini fino ad ora ingiustamente e impropriamente negato e -viste le motivazioni addotte- per ragioni risolvibili con un “click” sin dal primo giorno.

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